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Autentica di copia

Che cosa è / a che cosa serve
 
L’autentica di copia è l’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, della conformità all’originale di un documento.
Possono essere rilasciate dal Comune autentiche di fotocopie dette "copie conformi all'originale" di documenti emessi dalle Pubbliche Amministrazioni oppure da soggetti privati se vengono inoltrate alla Pubblica Amministrazione.
Le autentiche di copia servono a comprovare l'autenticità della copia di un documento e pertanto possono sostituire l'originale per gli usi previsti dalla legge.
 
 Cosa occorre fare per
 
Per autenticare una copia il cittadino deve presentare l’originale del documento, la copia da autenticare e un documento d’identità.
Per quanto riguarda l'autentica di pagine di registri (es. registro IVA) è necessario produrre anche originale e copia della pagina sulla quale c'è il timbro di vidimazione con indicato di quale registro si tratta e da quante pagine e formato.
L'autenticazione, può essere richiesta anche da persona diversa dall'interessato e in Comune diverso da quello di residenza.
 
Costi
 
Il costo dipende dall'uso al quale è destinata la fotocopia autenticata: 
Autentiche in bollo per uso privato: € 16,00 per marca da bollo + € 0,52 per diritti di segreteria;
 
In caso di atto composto da più facciate, si deve apporre una marca da bollo ogni 4 facciate scritte consecutive; i fogli devono necessariamente riferirsi ad un atto unico, in quanto non è possibile unire quattro fogli sciolti per pagare l'imposta di bollo una volta sola (ad esempio, se si deve autenticare un intero passaporto o documento contabile, si paga una marca da bollo ogni 4 facciate consecutive fotocopiate; se invece di questi documenti servono solamente le pagine 8, 16, 21 e 30, si dovranno pagare 4 marche da bollo). DPR 642/1972 allegato A.
 
Autentiche in carta libera esclusivamente per gli usi per i quali la legge prevede l'esenzione dall'imposta di bollo: € 0,26 per diritti di segreteria; 
Autentiche di copia esenti da bollo e da diritti di segreteria: esclusivamente su documenti relativi a pratiche di adozione.
 
Ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, è possibile sostituire l'autentica di copia di un documento con la dichiarazione dell'interessato di conformità all'originale, effettuata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 
In particolare, è possibile dichiarare che è conforme all'originale: 
- La copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da un'amministrazione pubblica 
- La copia di una pubblicazione, di un titolo di studio o di servizio 
- La copia di documenti fiscali che devono obbligatoriamente essere conservati dai privati 
- Nel caso di pubblici concorsi in cui sia prevista la presentazione di titoli, la dichiarazione di conformità all'originale del candidato sostituisce a tutti gli effetti l'autentica di copia. 
 
Ai sensi dell'art. 19 bis del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, così come modificato dall'art. 15 della Legge 16/1/2003, n. 3, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesta la conformità all'originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia stessa.
 

Informazioni

Termini di conclusione:

Il rilascio avviene immediatamente.

Normativa di riferimento:

- D.P.R. 28/12/2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" - D.P.R. 26/10/1972 n. 642

Modalità di avvio:

Richiesta