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Celebrazione del matrimonio civile

 

ll matrimonio deve essere celebrato entro 180 giorni dalla compiuta pubblicazione. decorsi i quali le pubblicazioni devono essere ripetute. 

La legislazione italiana prevede due forme di celebrazione valide agli effetti civili: quella civile (ovvero il matrimonio celebrato dal Sindaco o dall'Ufficiale di stato civile delegato) e quella religiosa (davanti al parroco o al ministro di culto). 

 

Contestualmente alla celebrazione del matrimonio gli sposi possono dichiarare di scegliere il regime della separazione dei beni. In mancanza di esplicita dichiarazione al riguardo, si applica il regime della comunione dei beni.

 

Il matrimonio religioso


Il matrimonio con rito religioso è celebrato secondo le procedure previste dalla confessione di riferimento (a tal fine occorre contattare il competente parroco/ministro di culto), e, per avere effetti civili, deve essere trascritto nei registri di matrimonio del comune di celebrazione.

La celebrazione del matrimonio cattolico segue le disposizioni contenute nella legge 27 maggio 1929 n. 847 (applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia nella parte relativa al matrimonio);

I matrimoni acattolici sono regolati dalla legge n. 1159 del 24 giugno 1929; A tale normativa si sostituiscono - per le confessioni che abbiano stipulato con lo Stato un apposito accordo, ossia "l'intesa" ex articolo 8, comma 3, della Costituzione - le leggi con cui gli accordi stessi divengono operanti nel nostro ordinamento giuridico

Le confessioni che hanno stipulato 'intese' sono:

•la Tavola Valdese (Legge 11.8.1984, n. 449, e Legge 5.10.1993, n. 409);
•l'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (Legge 22.11.1988, n. 516, e Legge 20.12.1996, n. 637);
•le Assemblee di Dio in Italia (Legge 22.11.1988, n. 517);
•l'Unione delle Comunità Ebraiche italiane (Legge 8.3.1989, n. 101, e Legge 20.12.1996, n. 638);
•l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI) (Legge12.4.1995, n. 116);
•la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) (Legge 29.11.1995, n. 520)
•la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (Legge n.126 del 30 luglio 2012)  
•la Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi degli ultimi giorni (Legge n.127 del 30 luglio 2012)
•la Chiesa apostolica in Italia (Legge n.128 del 30 luglio 2012

Informazioni

Termini di conclusione:

L’Ufficiale di stato civile concorda con i nubendi il giorno e l’ora della cerimonia nonché l’eventuale ulteriore dichiarazione relativa alla scelta del regime patrimoniale. La celebrazione del matrimonio e la relativa sottoscrizione da parte di tutti gli intervenuti sancisce la conclusione del procedimento. Il termine è di 180 giorni dalla eseguita pubblicazione secondo quanto previsto dall’art. 99 c.c.

Normativa di riferimento:

Artt. 63 e ss. DPR 396/2000 e artt. 106 ss. cod. civ.

Modalità di avvio:

Istanza di parte